Art. 6.
(Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura).

      1. Gli importi dovuti per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pesche speciali versati all'entrata del bilancio dello Stato sono utilizzati per l'attuazione

 

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delle azioni relative all'associazionismo e alla cooperazione previste dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.